PERCHE' DONARE AL CORPO ITALIANO DI SAN LAZZARO ?

La risposta più semplice è perche non riceviamo nessun tipo di contributo pubblico per sostenere l'avvio di un attività di servizio di volontariato particolarmente specifica come la difesa dei beni culturali sia in emergenza che in tempo ordinario. Ma anche le attività di supporto alle iniziative religiose e non pubbliche che vedono la partecipazione di molte persone con difficoltà che necessitano di supporto ed aiuto. Ma anche la sorveglienza negli edifici religiosi così da consentire di tenere aperto per la fruizione ed accoglienza di fedeli e turisti. Ma anche per organizzare corsi di formazione gratuiti per l'uso del defibrillatore. 

Ma sopratutto condividere la missione di una istituzionale di carità internazionale!

Sostieni il Corpo di San Lazzaro Distretto Toscana con una donazione tramite pay pal (dalla home page di questo sito), oppure una donazione tramite bonifico    IT18 F030 6909 6061 0000 0155 480 BANCA INTESA SAN PAOLO

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Siamo una associazione di volontariato le offerte sono deducibili/detraibili

Art. 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae unimportoparial30percentodeglionerisostenutidal contribuente per le erogazioni liberaliindenarooinnaturaa favoredeglientidelTerzosettorenoncommercialidicui all'articolo 79, comma 5,perunimportocomplessivoinciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo dicuial precedente periodo e' elevato al 35 per cento deglionerisostenuti dal contribuente, qualoral'erogazioneliberaleindenarosiaa favorediorganizzazionidivolontariato.Ladetrazionee' consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramitebancheoufficipostaliovvero mediante altri sistemi di pagamentoprevistidall'articolo23del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Le liberalita' in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da personefisiche,entiesocieta'sonodeducibilidalreddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 percento del reddito complessivodichiarato.Qualoraladeduzionesiadi ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato,diminuitodi tutte le deduzioni, l'eccedenzapuo'esserecomputatainaumento dell'importodeducibiledalredditocomplessivodeiperiodidi imposta successivi, ma non oltre il quarto, finoaconcorrenzadel suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoroedelle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in naturachedanno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cuiai commi 1 e 2.

3. Le disposizioni di cuialpresentearticolosiapplicanoa condizione che l'ente dichiari la propria natura noncommercialeai sensi dell'articolo 79,comma5,almomentodell'iscrizionenel Registro unico di cui all'articolo 45. La perditadellanaturanon commercialevacomunicatadalrappresentantelegaledell'ente all'Ufficio del Registro uniconazionaledelTerzosettoredella Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha lasedelegale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale sie'verificata.Incasodimancatotempestivoinviodidetta comunicazione, il legale rappresentante dell'ente e'punitoconla sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.

4. I soggetti cheeffettuanoerogazioniliberaliaisensidel presentearticolononpossonocumulareladeducibilita'o detraibilita' con altra agevolazione fiscaleprevistaatitolodi deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euroversati dai soci alle societa' di mutuo soccorso cheoperanoesclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 dellalegge15aprile1886,n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

6. Le disposizioni del presente articolo siapplicanoancheagli enti delterzosettoredicuialcomma1dell'articolo82a condizione che le liberalita'ricevutesianoutilizzateaisensi dell'articolo 8, comma 1.


OPPURE DONA IL 5 PER 1000 (da maggio 2018) riportando il codice fiscale della San Lazzaro 92131260496 nella dichiarazione dei redditti